Postergazione ed eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio
In tema di postergazione, deve accedersi ad un’interpretazione della disciplina dei presupposti ex art. 2467 cc – l’”eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio” e la “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” – secondo la quale il legislatore ha voluto individuare una nozione unitaria di crisi, che finisce per coincidere con il rischio di insolvenza, idoneo a fondare una sorta di “concorso potenziale” tra tutti i creditori della società.
La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 cc va eccepita al socio finanziatore solo laddove il finanziamento sia stato erogato, e il rimborso richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi della società, che impone, da un lato, che il finanziatore (socio) resti assoggettato all’inesigibilità, prescritta dalla norma, destinata ad evitare che il rischio di impresa sia trasferito in capo agli altri creditori, e che l’attività sociale prosegua in danno di questi ultimi.