Potere correttivo del giudice sull’equilibrio contrattuale, interpretazione dello statuto consortile e misura dei contributi dovuti in caso di recesso
Il giudice può rideterminare, integrando la relativa disposizione dello statuto consortile secondo i dettami della buona fede oggettiva (art. 1374 cod. civ.), nonché interpretandola secondo il canone di buona fede (art. 1366 cod. civ.), la misura del corrispettivo dovuto dal consorziato per il recesso dal consorzio (nella specie lo statuto di un consorzio tra imprenditori stabiliva l’obbligo di corresponsione periodica di contributi da parte dei consorziati e la previsione che regolava lo scioglimento del rapporto consortile limitatamente all’imprenditore recedente disponeva che l’efficacia del recesso si verificasse “alla data di chisura dell’esercizio in corso, se la dichiarazione sarà pervenuta al consorzio almeno sei mesi prima, diversamente dalla data di chiusura dell’esercizio successivo“. Il Tribunale, dopo aver ritenuto tale previsione un vero e proprio corrispettivo per il recesso “ritardato”, ha considerato necessario e sufficiente, nonché conforme e buona fede contrattuale, al fine di remunerare i costi derivati al consorzio dall’attività svolta a favore del consorziato receduto per il periodo in cui questi aveva effettivamente tratto vantaggi dall’organizzazione consortile, il pagamento da parte del consorziato receduto del solo contributo previsto in misura fissa dallo statuto consortile).