Potere dei soci di s.r.l. di convocazione dell’assemblea e autonomia statutaria
Nel potere dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di sottoporre gli argomenti di decisione all’assemblea, attribuito dall’art. 2479 c.c., rientra altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti.
L’art. 2479 c.c. non prevede alcuna forma di mediazione o di valutazione preventiva da parte dell’amministratore e dunque fissa la centralità del potere decisionale dei soci attribuendo agli stessi la facoltà di avocare a sé ogni decisione della vita sociale. È significativo, infatti, che la norma in esame non imponga la preventiva sollecitazione dell’organo amministrativo ai fini della convocazione dell’assemblea, sicché esso pare dunque consentire ai soci di procedere a detta convocazione direttamente e immediatamente.
Il potere dei soci qualificati di convocare l’assemblea sussiste anche nel caso in cui lo statuto ne demanda la convocazione al solo organo gestorio, tenuto conto che la disposizione di cui all’art. 2479, comma 1, c.c. costituisce regola di garanzia inderogabile, e che il rinvio ivi previsto all’atto costitutivo per la disciplina dei “modi di convocazione dell’assemblea” appare piuttosto riferibile alle sole modalità di convocazione in senso stretto, in quanto destinate ad assicurare la tempestiva comunicazione degli argomenti da trattare (mezzo di comunicazione, termini, ecc.), come denotato dalla disciplina contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che regola appunto tali strette modalità per l’ipotesi di silenzio dell’atto costitutivo (in termini, Trib. Milano 11 novembre 2013, n. 14157/2013).