Potere di convocazione dell’assemblea e revoca per giusta causa dell’amministratore
Nel potere attribuito dall’art. 2479, comma 1°, c.c. ai soci di s.r.l., che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di sottoporre all’assemblea gli argomenti di discussione, si deve intendere ricompreso, in via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea sui medesimi argomenti.
L’assemblea dei soci di s.r.l. ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore. In caso di amministratore nominato a tempo determinato, trova applicazione in via analogica il principio di cui all’art. 2383, comma 3°, c.c., con la conseguenza che l’amministratore revocato in assenza di giusta causa ha diritto al risarcimento del danno. Nel caso di amministratore nominato a tempo indeterminato, trova applicazione la disciplina generale, di cui all’art. 1725 c.c. in tema di revoca del mandato oneroso, con diritto dell’amministratore revocato, in assenza di giusta causa, a un congruo preavviso. L’assenza di una giusta causa di revoca così come del congruo preavviso non integra dunque un vizio della deliberazione, ma costituisce un presupposto del risarcimento, rectius dell’indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di atto lecito.