Potere di nomina del curatore speciale e giudice della causa pendente
L’affidamento al giudice della causa pendente del potere di nomina del curatore provvisorio non è in alcun modo incompatibile con la natura del procedimento ex art. 78 cod. proc. civ. e seguenti, che è riconducibile alla volontaria giurisdizione (nel caso di specie, il Tribunale ha richiamato l’orientamento espresso da ultimo in Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015, a mente del quale “allorquando l’esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all’art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all’art. 80 cod. proc. civ.”).
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Stefano Giannone Codiglione
Laurea con Lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena. Visiting student presso l’University College London. Master in Diritto e Impresa. Abilitazione all’esercizio della professione forense...(continua)