Poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, criteri di demarcazione e onere della prova nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori
La limitazione dei poteri gestori alla ordinaria amministrazione va interpretata non nel senso che essa assume nel diritto generale delle persone fisiche, di impedimento ad operazioni dispositive o comunque non meramente conservative, bensì considerando che l’esercizio dell’impresa –in forma o meno associata- presuppone necessariamente il compimento di una serie continua di atti di investimento, acquisto, cessione e finanziamento e fondando quindi la distinzione con gli atti di straordinaria amministrazione sulla relazione in cui il singolo atto si pone con la gestione normale della specifica impresa oggetto del giudizio.
Devono quindi reputarsi atti di straordinaria amministrazione solo quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell’impresa.
Il carattere asseritamente straordinario di operazioni finanziarie contestate all’amministratore munito di soli poteri ordinari va apprezzato in concreto, sulla base del contenuto dei contratti effettivamente conclusi, di talché la mancata produzione degli stessi da parte della società che agisce per la declaratoria di responsabilità comporta l’inottemperanza all’onere della prova sulla medesima incombente e conduce quindi al rigetto della domanda – sotto tale profilo – in base a tale preliminare rilievo.