Prelievo di somme dai fondi sociali e giusta causa di revoca del liquidatore ex art. 2487 c.c.
Il prelievo di somme dai fondi sociali da parte del liquidatore a titolo di acconto onorari e spese per l’attività svolta, in assenza di una preventiva delibera formale dell’assemblea dei soci, non costituisce giusta causa di revoca del liquidatore ex art. 2487 c.c. quando sia desumibile un accordo informale tra i soci ed il liquidatore in relazione al compenso dovuto per l’attività svolta.
Ai sensi dell’art. 2487 c.c. i liquidatori possano essere revocati dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero quando sussista una “giusta causa” che, secondo l’orientamento concorde della giurisprudenza relativo agli amministratori, ma applicabile anche ai liquidatori, può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il “pactum fiduciae“, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore/liquidatore, sempre che tali fatti siano oggettivamente valutabili come idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato.