Preliminare di società di persone. Inapplicabilità dell’art. 2932 c.c. Risarcimento del danno.
Il contratto preliminare di società è, in linea di principio legittimo, a condizione, ovviamente, che, al pari di ogni altro contratto preliminare, esso rechi l’indicazione degli elementi essenziali del futuro contratto di società.
Il contratto de ineunda societate richiede una fattispecie negoziale il cui contenuto minimo è dato dall’obbligo di stipulare il contratto definitivo di società e dalla predeterminazione degli elementi essenziali caratterizzanti il tipo di società prescelto, seppure questi siano integrabili alla stregua del principio ermeneutico per cui, in mancanza di precisi dati di identificazione del tipo di società, occorre fare riferimento all’organizzazione societaria più elementare e, quindi, ove l’oggetto sia commerciale, alla società in nome collettivo.
In caso di inadempimento del contratto preliminare non è possibile ricorrere allo strumento offerto dall’art. 2932 c.c. per l’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare un contratto di società di persone (nel caso di società di capitali, infatti, il problema appare sostanzialmente differente). Infatti, al di fuori dei casi in cui ricorrono ragioni di ordine pubblico, l’ordinamento non conosce l’imposizione autoritaria di forme di sodalizio o di comunità, specie se si tratti di organismi che, come quelli sociali e, precisamente, di contratti con comunione di scopo in relazione all’attività da svolgere in comune, presuppongono spontanee predisposizioni psicologiche dei loro partecipanti. In questa prospettiva, nelle società di persone, la percorribilità del ricorso alla norma di cui all’art. 2932 c.c. deve essere necessariamente esclusa perché, presupponendo lo svolgimento dell’attività sociale la fattiva collaborazione della parte inadempiente, l’esecuzione dell’obbligo in forma specifica non offrirebbe alcuna garanzia in ordine al suo effettivo svolgimento e potrebbe determinare la paralisi della società prima che questa possa cominciare ad operare. In altre parole, il rimedio in argomento appare incompatibile con la struttura, caratterizzata dall’emersione dell’elemento personale, delle società di persone.
Pertanto al soggetto titolare del diritto alla costituzione del vincolo societario – parte di un contratto preliminare di società ovvero titolare del diritto di opzione sulla medesima costituzione – non resta altro rimedio che quello di richiedere il risarcimento del danno subito.