Preliminare di vendita: risoluzione per inadempimento e prova del danno
Va disposta la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di trasferimento di azioni allorché il promissario acquirente sia rimasto inerte rispetto alle attività di impulso e di istruttoria delle procedure urbanistiche dirette ad ottenere i provvedimenti amministrativi necessari, indicati quali condizioni di efficacia dell’accordo stesso di vendita (nel caso di specie, le azioni erano riferite ad una s.p.a. avente ad oggetto principale la gestione di un edificio di proprietà della stessa s.p.a.).
Al promittente venditore è dovuto il risarcimento del danno causatogli dall’inadempimento del promissario acquirente, ingiustificatamente sottrattosi alla stipulazione, anche se non dimostri di aver perduto, nelle more, possibilità concrete di vendere l’immobile compromesso, poiché la sostanziale incommerciabilità del bene, nella vigenza del preliminare fino alla proposizione della domanda di risoluzione, integra gli estremi del danno, la cui sussistenza è “in re ipsa” e, quindi, non necessita di prova. Ne deriva che la responsabilità del promissario acquirente per il mancato avveramento della condizione comporta l’accoglimento della relativa domanda risarcitoria del promittente venditore: il danno non necessita di ulteriore prova e va considerato in re ipsa, indipendentemente dalla dimostrazione di aver perduto, nella vigenza del compromesso, possibilità concrete di vendere l’immobile.