Prescrizione del diritto ai dividendi e prova dell’interruzione
Ai sensi dell’art. 2949 cod.civ. il termine di prescrizione per i diritti derivanti dai rapporti sociali si perfeziona in cinque anni; tra tali diritti deve ricomprendersi anche quello alla riscossione degli utili maturati dai soci ad ogni chiusura di bilancio per l’anno di esercizio di riferimento, all’esito dell’approvazione della relativa delibera assembleare.
Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato al pari dei libri e delle scritture contabili dell’impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell’art. 2709 cod. civ., in ordine ai debiti della società medesima il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa. Ciò implica in termini generali che, sebbene non sia certa l’attribuzione diretta dell’efficacia di ricognizione del debito al bilancio allorché l’annotazione del debito in questione non sia specifica, il giudice, secondo il suo più prudente apprezzamento, può tenere conto del valore probatorio del medesimo documento contabile contro l’imprenditore unitamente agli ulteriori elementi di prova rientrati nel processo.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)