Prescrizione ed esercizio unitario da parte della curatela fallimentare delle azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c.
È consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23452/2019) il principio secondo il quale l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f. cumuli in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali. L’esercizio unitario di tali azioni non esclude tuttavia l’autonomia delle stesse, che rimangono, per quanto uno actu esercitate, distinte e diversamente connotate nei loro presupposti e nella loro natura giudica, seppure entrambe finalizzate all’unitario obiettivo della curatela di recuperare all’attivo fallimentare tutto quanto “sottratto” o “perduto” per fatti imputabili agli amministratori, ai liquidatori o ai sindaci.
L’autonomia e indipendenza delle due azioni esercitate dal curatore ex art. 146 l.f. trova una esplicita conferma nel codice della crisi di impresa che all’art. 255 prevede, con una significativa modifica rispetto al testo dell’art. 146 comma 2 l.f., che il curatore possa promuovere o proseguire, anche separatamente, l’azione di responsabilità sociale, l’azione dei creditori sociali prevista dall’art. 2394 c.c. e dall’art. 2476 comma 6 c.c., l’azione prevista dall’art. 2476 comma 7 c.c., l’azione prevista dall’art. 2497 quarto comma c.c. e tutte le azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all’esterno, cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società. Diversamente, il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità (extracontrattuale) nei confronti degli amministratori e sindaci di una società di capitali, spettante ai creditori sociali ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c. ed altresì esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f., decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti oggettivamente conoscibile all’esterno della società, dai creditori sociali.
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Tommaso Carcaterra
Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)