Presupposti del sequestro giudiziario e la differenza dal sequestro conservativo nella procedura fallimentare
Con il sequestro giudiziario s’intende ottenere una misura conservativa, diretta ad assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della relativa esecuzione coattiva a mezzo della consegna o rilascio forzato degli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo. Tale sua specifica finalità lo distingue dal sequestro conservativo previsto dall’art. 671 c.p.c., che tende invece a garantire l’operatività della generica garanzia patrimoniale del debitore, ex art. 2740, primo comma, c.c. Il sequestro giudiziario sovrintende, in altri termini, al limitato scopo di provvedere alla custodia e alla temporanea gestione dei beni controversi, sottraendoli ad atti di disposizione materiale da parte di chi li detiene, mediante l’affidamento degli stessi ad un custode. I presupposti che la legge richiede per la relativa concessione sono quindi: a) l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene, nel cui ambito sussistano elementi sufficienti a provare che la domanda proposta sia di probabile fondatezza (cd. fumus boni iuris); b) l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. periculum in mora). La finalità del sequestro giudiziario è, in definitiva, di assicurare l’utile esperimento dell’esecuzione coattiva, conseguente all’accertamento del diritto sul bene al termine del processo di cognizione e consistente nella consegna del bene.
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Alberto Sinatra
Trainee LawyerLaureato in Giurisprudenza. Interessato e praticante in materia di Diritto Societario. Master di Secondo Livello in Diritto d'Impresa. Ph.D. Candidate in Diritto Commerciale ed Organizzazione Aziendale.(continua)