Presupposti della dichiarazione giudiziale di scioglimento della società ex art. 2484, co. 1, n. 3 e della nomina giudiziale dei liquidatori ex art. 2487, co. 2
Ai fini della dichiarazione giudiziale di scioglimento della società ex art. 2484, co. 1, n. 3, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società sulla base degli elementi oggettivi indicati dalla legge. In particolare, egli non può escludere la sussistenza di una causa di scioglimento sulla base del fatto che questa sia addebitabile ad uno piuttosto che ad un altro socio.
Il giudice ha il potere di nominare il liquidatore ai sensi dell’art. 2487 co. 2, nonostante la mancanza – al momento della domanda – sia di un formale accertamento della causa di scioglimento sia di una convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2487 co. 1, allorquando la paritaria partecipazione al capitale sociale dei due gruppi di soci in conflitto non consentirebbe, comunque, di procedere a tali adempimenti.