Presupposti della responsabilità da gruppo
Dalla previsione dell’art. 2497 c.c. è possibile desumere la liceità di ogni operazione compiuta nell’esercizio di attività di direzione e coordinamento che sia economicamente neutra per la controllata, cioè o non dannosa o dannosa quando il danno sia compensato da vantaggi di gruppo o eliso da specifiche operazioni di segno opposto. Pertanto, deve ritenersi legittimo il comportamento della controllante che agisca anche nel proprio esclusivo interesse.
Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2497 c.c. occorre la sussistenza dei seguenti requisiti: a) l’esercizio da parte di una società di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre; b) l’antigiuridicità della condotta, cioè dell’esercizio di quell’attività nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, dunque estraneo a quello della società soggetta alla sua direazione e coordinamento e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; c) l’evento dannoso, ovvero del pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione; d) il nesso di causalità tra condotta ed evento.
Poichè la decisione sulla distribuzione degli utili spetta in via esclusiva all’assemblea della società, il socio di minoranza non può lamentare come illecito esercizio dell’attività di direzione e coordinamento o come autonoma voce di danno la mancata distribuzione degli utili, rilevando tale condotta solo ai sensi dell’art. 2377 c.c., qualora vi siano i presupposti dell’abuso di maggioranza.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)