Presupposti dell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.
In forza dell’art. 2476, comma 3, c.c. ciascun socio ha la legittimazione straordinaria a esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l., nonché, ai sensi del comma 7, anche contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Nell’accertamento della predetta responsabilità occorre valutare se gli atti e le omissioni imputati all’amministratore e al socio possano essere considerati contrari ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto a chi agisce nell’esercizio della gestione dell’attività sociale e se siano stati causativi di danni per la società, tenuto conto degli scopi da essa perseguiti, essendo irrilevante l’eventuale lesione dei diritti dei soci derivata dai predetti comportamenti: tali diritti, infatti, sono destinati ad essere tutelati, indirettamente, attraverso la tutela dei diritti della società, o, direttamente, attraverso l’esercizio dell’azione di responsabilità di cui all’art. 2476, comma 6, c.c.