Presupposti di legittimità della delibera di esclusione di un socio di società cooperativa
L’esclusione del socio dalla cooperativa consiste nello scioglimento particolare del vincolo sociale per decisione unilaterale della società ed è consentita soltanto in peculiari circostanze e, in via di principio, unicamente in presenza di un inadempimento del socio, ovvero quando la sua partecipazione sia incompatibile, inutile o dannosa con il perseguimento del fine sociale. Nelle società cooperative, il fondamento dell’esclusione è legato alle finalità mutualistiche della società.
L’esclusione di un socio da una società cooperativa può essere disposta, ai sensi dell’art. 2533, co. 1, n. 1, c.c. nei casi previsti dall’atto costitutivo. Ai soci è quindi consentito prevedere, statutariamente, ulteriori fattispecie di estromissione oltre quelle previste nel medesimo art. 2533 c.c. Le cause di origine convenzionale, peraltro, devono essere indicate in modo tassativo e non generico al fine di evitare la concentrazione, in subiecta materia, di un’eccessiva discrezionalità in capo all’organo amministrativo. Così, la clausola statutaria che dispone l’esclusione del socio il quale, in qualunque modo, arrechi danno materiale o morale alla cooperativa e fomenti in seno ad essa dissidi e disordini è nulla, per contrasto con l’art. 1346 c.c. È ammessa la previsione in forma sintetica delle clausole relative all’estromissione dei soci solo nell’ipotesi in cui sia riferita a fatti comunque determinati, quali attività concorrenziali o ripetuta assenza alla riunioni assembleari. Qualora i motivi di esclusione siano indicati in categorie sintetiche sarà il giudice, eventualmente adito in sede di opposizione, a dover valutare la coincidenza tra l’evento contestato e la categoria ipotizzata, apprezzando la rilevanza dell’interesse sociale ritenuto leso. Sono invalide le clausole che, per la loro assoluta genericità, impediscono in concreto di verificare la sussistenza in concreto degli addebiti anche al fine di scongiurare una discrezionalità dell’organo amministrativo tanto ampia da sconfinare nell’arbitrarietà.
Il medesimo art. 2533, co. 1, n. 2, c.c. individua una causa generica di esclusione consistente nelle “gravi inadempienze”, vale a dire nell’inadempimento, appunto grave, del socio agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico. Detta fattispecie integra un’ipotesi di risoluzione per inadempimento e deve pertanto considerarsi legittima soltanto laddove il mancato adempimento non rivesta scarsa importanza, nel senso che sia tale da impedire o rendere più gravoso il perseguimento del fine sociale e sia comunque imputabile a un comportamento doloso o colposo del socio, a nulla rilevando l’eventualità di un danno effettivamente arrecato alla società. La gravità dell’inadempimento deve essere valutata avendo riguardo alla qualità del socio, di tal che non rilevano le violazioni di obblighi di natura personale, salvo espressa previsione statutaria in tal senso. Ai fini dell’esclusione di un socio da una società cooperativa per inadempimento configurano requisiti necessari sia la colposità del detto inadempimento sia la gravità del medesimo, da riscontrarsi in relazione al pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale. Fra i comportamenti idonei a giustificare l’esclusione del socio di una cooperativa di capitali, con particolare riguardo alla figura del socius rixosus, può assumere rilevanza l’esercizio dei diritti sociali, qualora volutamente ostruzionistica e ostile verso la società. Tale non è invece il diritto di proporre querela a tutela del proprio onore e reputazione, siccome esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, inidoneo a incidere sul vincolo fiduciario tra socio e cooperativa.
Per giudicare in merito alla legittimità dell’esclusione del socio deve verificarsi non solo l’effettiva ricorrenza della causa di esclusione sottesa al provvedimento di estromissione impugnato e la sua riconducibilità fra quelle previste dalla legge ovvero dallo statuto, ma anche la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità, restando preclusa soltanto l’indagine sull’opportunità del provvedimento. Occore compiere un’analisi volta ad accertare la sussitenza dei fatti contestati e la corrispondenza tra gli stessi e i casi in cui la legge o l’atto costitutivo consentono l’estromissione, compresa la valutazione in merito alla gravità dell’inadempimento e all’incidenza della condotta del socio escludendo sul rapporto sociale, a nulla rilevando le intenzioni del socio escluso.