1 Ottobre 2015

Presupposti per la revoca cautelare di amministratore di srl ex art. 2476 c.c.

La revoca cautelare di un amministratore di srl ex art. 2476 c.c. presuppone, sotto il profilo del fumus boni iuris, che questi si sia reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione, tali intendendosi le violazioni non solo degli obblighi gestionali in senso stretto, imposti per legge o per statuto, ma anche di quegli adempimenti preordinati al corretto funzionamento dell’organizzazione societaria, come ad esempio la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio o il riscontro alle richieste del socio di ispezionare la documentazione contabile della società.

Sotto il profilo del periculum in mora, la revoca cautelare dell’amministratore è giustificata ove gli inadempimenti contestati determinino il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile per l’interesse sociale, tale presupposto dovendosi ritenere integrato in caso di prolungata e assoluta inerzia dell’amministratore, certamente idonea a compromettere l’operatività della società e a cagionarle un danno patrimoniale.

Ove con il medesimo ricorso cautelare sia richiesta la revoca dell’amministratore ex art. 2476 co. 3 c.c. e la consultazione dei documenti sociali ex art. 2476 co. 2 c.c., l’accoglimento della prima domanda comporta necessariamente l’assorbimento della seconda, posto che il diritto all’informazione del socio non può più essere soddisfatto dall’amministratore revocato.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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