Presupposti per la revoca cautelare di un amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c. ed effetto a catena dell’annullamento delle delibere di aumento di capitale
Affinchè un amministratore possa essere revocato in via cautelare, ai sensi dell’art. 2476, III co., c.c., è necessario che coesistano contestualmente due presupposti. Innanzitutto il fumus boni iuris, consistente nella presenza di gravi irregolarità nella gestione, da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto alla giusta causa di revoca. In secondo luogo il periculum in mora, inteso quale pericolo di un danno per il patrimonio sociale nel tempo necessario a ottenere una sentenza a cognizione piena.
Con riguardo al c.d. effetto a catena dell’annullamento delle delibere di aumento di capitale, va applicato il recente orientamento del Supremo Collegio, a mente del quale il provvedimento di annullamento, laddove non sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 2378, III co., c.c., non incide sulla validità delle successive deliberazioni (anche se adottate con la nuova maggioranza nel frattempo formatasi), “poiché l’omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4946 del 27/02/2013)”.
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Stefano Giannone Codiglione
Laurea con Lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena. Visiting student presso l’University College London. Master in Diritto e Impresa. Abilitazione all’esercizio della professione forense...(continua)