Presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria e sequestro conservativo
Nella valutazione del fumus dell’inefficacia di un atto oggetto di azione revocatoria, nessun rilievo può assumere la pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che il creditore ha tentato di mettere in esecuzione.
Legittimato attivamente a proporre l’azione revocatoria è il creditore, quand’anche il suo credito non sia certo, liquido o esigibile o anche se il credito risulti contestato in altro separato giudizio essendo sufficiente che il credito sia valutabile come probabile anche se non ancora definitivamente accertato.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 669 ter c.p.c. la richiesta di sequestro ex art. 2905 secondo comma c.c. è ammissibile anche prima che sia stata proposta l’azione revocatoria, ferma restando l’obbligatorietà dell’instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio di legge, dovendosi coordinare la disposizione contenuta nel codice sostanziale con il rito uniforme dettato dal legislatore del 1990 per tutte le misure cautelari e per tutti i sequestri, al fine di garantire, tramite una lettura costituzionalmente orientata del secondo comma dell’art. 2905 c.c., l’effettiva tutela giurisdizionale al creditore anche prima della instaurazione del giudizio di merito e in tutti i casi in cui la preventiva instaurazione del contraddittorio potrebbe pregiudicare l’attuazione della cautela richiesta.
La sostituzione nel patrimonio del debitore, ad un cespite patrimoniale agevolmente aggredibile come la quota sociale, del denaro ricavato dalla cessione, per sua natura inafferrabile dal creditore procedente, determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore che rende più difficoltoso il soddisfacimento dei creditori, e costituisce così eventus damni ai sensi dell’art. 2901 c.c.
La prova del consilium fraudis può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, rendendo tale vincolo inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)