Presupposto della responsabilità ex art. 2331 c.c.
Il tenore letterale dell’art. 2331 c.c. prevede l’insorgenza della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi di coloro che hanno agito in nome della società prima della sua costituzione. Ciò indica che il presupposto della responsabilità in questione è l’antecedenza delle operazioni compiute in nome della società alla formale costituzione della stessa (nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda dell’attrice ritenendo che il fatto contestato consistesse in una condotta successiva alla costituzione della società, riconducibile quindi all’inadempimento di un contratto stipulato dall’ente una volta che lo stesso era già stato costituito).