Preuso del marchio di fatto e nullità del marchio registrato successivo. Registrazione di marchio in malafede
Il marchio di fatto, per costituire anteriorità invalidante di un successivo marchio registrato, deve, in primo luogo, essere stato preutilizzato effettivamente come marchio per i prodotti interessati; in secondo luogo, il preuso deve essere caratterizzato da notorietà non solo locale; infine l’uso effettivo del segno deve essere stato omogeneo e costante nel tempo, e quindi non deve essere sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo.
La fattispecie della registrazione del marchio in malafede non presuppone che il depositante sia semplicemente consapevole di violare un diritto altrui, integrandosi piuttosto in casi in cui un soggetto possa vantare una legittima aspettativa, in ordine alla tutela di un determinato segno distintivo, che sia stata pregiudicata dalla più tempestiva registrazione del medesimo segno eseguita da altro soggetto, consapevole delle intenzioni del primo e che abbia agito allo specifico scopo di ostacolare in tal modo tale progetto, ovvero ancora in casi in cui venga registrato un marchio al solo scopo di ostacolare un terzo in un’attività imprenditoriale o per scopi meramente emulativi. Il contegno del terzo, dunque, deve denotare non una mera consapevolezza di violare l’altrui diritto, ma un abuso specificamente volto a pregiudicare le altrui aspettative di tutela, avvalendosi di rapporti di collaborazione o di fiducia.
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Riccarco Traina Chiarini
Avvocato in Bologna e Milano. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna; LL.M. (New York University) in Global Business Law; LL.M. (University of Singapore) in Intellectual Property and...(continua)