3 Gennaio 2014

Preuso di denominazione e principio di unitarietà dei segni distintivi

Il principio di unitarietà dei segni distintivi implica che l’adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all’imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive. In forza di tale principio, il preuso di una denominazione come insegna va tutelato anche in riferimento a una utilizzazione in funzione diversa e ulteriore quale marchio di fatto, pure a fronte dell’altrui successiva registrazione di quella denominazione come marchio. L’utilizzo precedente di segni distintivi, anche a mezzo di affittuari, comporta il divieto di adottare un segno uguale o simile, come ditta, denominazione, insegna, nome a dominio di un sito o altro segno distintivo, quando, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni e i prodotti o servizi per i quali il segno sia adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. L’affittuario dell’azienda è obbligato a esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue ma non può continuare a farne uso in una nuova o analoga attività.

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Andrea Andolina

Andrea Andolina

Editor

Associate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)

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