Prezzo del prodotto e contraffazione del modello. Responsabilità della società consorella.
Sebbene non possano sfuggire al consumatore informato, differenze di prezzo e di materiali, non rilevano ai fini della contraffazione di un modello, che si sostanzia nello sfruttamento indebito delle linee estetiche di un prodotto.
Può essere ritenuta responsabile della contraffazione la società consorella che, pur non detenendo quote nel capitale sociale della società che ha posto in essere l’illecito, esercita un’influenza determinante su di essa, tale che le due società possano identificarsi come unica entità economica.