Principio di esaurimento nell’ambito di una rete di distribuzione selettiva di prodotti di lusso
Nell’ambito della distribuzione selettiva regolato dall’art. 1, lett. e, del Regolamento Europeo n. 330 /2010 (che riprende, nella sostanza, quanto indicato nell’art. 1, lett. d, del Regolamento Europeo n. 2790/99), il “principio di esaurimento del marchio” non può essere ristretto o vanificato da restrizioni contrattuali. Da ciò consegue che la violazione di un contratto che stabilisce limitazioni alla successiva immissione in commercio costituisce, in linea generale, solo un inadempimento contrattuale.
Tuttavia, l’esistenza di una rete di “distribuzione selettiva” conferisce al titolare di un marchio di prestigio un diritto di utilizzo esclusivo particolarmente “forte” in ragione del quale può vietare al licenziatario (esperendo non solo l’azione contrattuale di inadempimento bensì quella di contraffazione) e ai terzi che da questo abbiano acquistato, di vendere i prodotti contrassegnati dal segno distintivo quando, trattandosi di un prodotto di lusso o di prestigio, le condizioni di vendita possano determinare, in ragione di un accertamento da compiersi caso per caso e in concreto alla luce dei criteri indicati dalla stessa Corte di Giustizia, un pregiudizio anche solo potenziale per l’immagine di lusso o di prestigio collegata al marchio.