Procedimento cautelare per la sospensione degli effetti della delibera dei soci invalida per abuso o eccesso di potere
La delibera dei soci può essere invalidata per abuso o eccesso di potere quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari, ovvero alla lesione dei diritti del singolo partecipante; tuttavia è necessaria la dimostrazione di un esercizio “fraudolento” o “ingiustificato” del potere di voto, poiché l’abuso non può consistere nella mera valutazione discrezionale del socio dei propri interessi, e deve invece concretarsi nell’intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante.
L’art. 2378, quarto comma, c.c., ai sensi del quale il tribunale in sede di procedimento cautelare per la sospensione degli effetti della deliberazione invalida deve valutare comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione della esecuzione della deliberazione, così prescrivendo un bilanciamento tra l’interesse ad agire in via cautelare del socio e quello a resistere della società, deroga al principio generale secondo il quale nel procedimento cautelare il presupposto del periculum in mora deve essere valutato rispetto alla posizione soggettiva del ricorrente; infatti, la ratio di tale disposizione risiede nel favore accordato dal legislatore al principio di stabilità degli atti della società, quale elemento di buon funzionamento della impresa collettiva sul mercato.