Procedimento di convocazione dell’assemblea di srl e rilevanza del termine per l’invio dell’avviso di convocazione
La funzione tipica assolta dal procedimento di convocazione assembleare è, anche nelle società a responsabilità limitata, quella di informare il socio della fissazione della prossima adunanza e di quel che in essa si andrà a deliberare in modo da consentirgli l’esercizio consapevole del diritto d’intervento e di voto.
Salva diversa previsione (migliorativa) dell’atto costitutivo, la regolarità del procedimento di convocazione assembleare postula quale condizione di legittimità necessaria e sufficiente che alla data dell’adunanza sia scaduto il termine legale di otto giorni dalla data in cui gli avvisi di convocazione sono stati spediti, sempre che non risulti – per averne il socio interessato fornito la prova – che, per cause non imputabili a detto socio, l’avviso non gli è pervenuto in tempo utile per consentire l’esercizio del suoi diritti d’intervento e di voto in assemblea. Anche in tale caso, pur nel formale rispetto della norma o dello statuto, potrebbe consumarsi una lesione di quei diritti, necessariamente destinata a riflettersi sulla regolarità della costituzione dell’organo e sulla validità dei relativi deliberati.
Il coordinamento della regola legale o statutaria con tali principi impone di concludere nel senso che la regolarità formale della convocazione assembleare, retta sulla presunzione di utile ricezione da parte di ciascun socio dell’avviso di convocazione spedito entro il termine fissato dalla legge, è destinata a venir meno nel caso in cui uno o più soci, aventi diritto di partecipare all’adunanza e di esprimervi il proprio voto, dimostrino che quel diritto è stato loro di fatto precluso dal tardivo ricevimento dell’avviso, pur se tempestivamente spedito, sempre che un tale inconveniente non sia dipeso da circostanze imputabili al destinatario. Stabilire se, in concreto, il momento in cui il socio ha ricevuto l’avviso di convocazione sia caduto così avanti nel tempo, rispetto alla data dell’adunanza, da avere impedito al socio medesimo di parteciparvi (eventualmente chiedendo un rinvio per meglio informarsi, qualora l’avviso gli fosse pervenuto proprio a ridosso di quella data) è circostanza di fatto, dipendente da elementi variabili il cui accertamento e la cui valutazione resta necessariamente affidata alla prudente e motivata cognizione del giudice di merito.