Procedimento ex art. 2409 c.c.
Per l’attivazione del procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c. è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del requisito dell’attualità del danno o del pericolo di danno degli atti di gestione oggetto di denuncia al Tribunale.
E’ da ritenersi estraneo al sindacato dell’autorità giudiziaria in sede di valutazione della denunzia ai sensi dell’art. 2409 c.c. il profilo della mera opportunità di procedere o meno a scelte di investimento, quale decisione esclusivamente rimessa alle valutazioni discrezionali degli amministratori con l’unico (possibile) limite di grave imprudenza o manifesta irragionevolezza.
La denunzia di gravi irregolarità deve essere accompagnata da concreti riscontri probatori e non può limitarsi alla apodittica prospettazione di meri sospetti.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)