Procura alle liti, rinuncia all’eccezione di compromesso e mancanza di legittimazione passiva in capo ad amministratori e sindaci ex art. 2378 c.c.
La procura alle liti può essere conferita anche all’estero purché nel rispetto dei requisiti essenziali imposti dalla “lex fori” italiana tra i quali, principalmente, che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del notaio e che questi abbia accertato l’identità del sottoscrittore.
L’invalidità della procura alle liti conferita dall’amministratore la cui delibera di nomina sia stata medio tempore cancellata dal registro delle imprese è sanata dalla costituzione del difensore incaricato dal nuovo organo amministrativo.
L’eccezione di compromesso deve intendersi rinunciata qualora non sia stata riproposta all’udienza conclusiva e si riveli incompatibile con le conclusioni formulate (nella specie, la richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere).
Sindaci e amministratori sono privi di legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione delle delibere, ancorché l’art. 2378 c.c. preveda che – nella fase cautelare – gli stessi debbano essere sentiti dal Tribunale in vista della decisione sulla sospensione della delibera impugnata. L’inciso di cui all’articolo citato non individua alcun onere di “notifica” in capo alla parte ricorrente ma vale, piuttosto, a definire, da un lato, la facoltà d’intervento di amministratori e sindaci, dall’altro, il potere istruttorio del giudice.