Prolungamento delle trattative transattive e sussistenza del requisito del periculum in mora nell’ambito di un procedimento cautelare
Il prolungarsi delle trattative tra le parti per una risoluzione transattiva nell’ambito di un procedimento cautelare non può essere ritenuto di per sé indice della carenza del requisito del periculum in mora, non potendosi, tra l’altro, sostenere alcun rapporto tra le difficoltà di concludere un accordo e la sussistenza del diritto fatto valere e/o la permanenza della situazione di rischio sul mercato.
L’impegno della parte resistente in un procedimento cautelare a desistere da un comportamento non fa venir meno l’esigenza dei provvedimenti inibitori e cautelari richiesti dalla parte ricorrente.