Promessa del fatto del terzo: opzione di acquisto e di vendita non vincolante
L’accordo tra due società, a loro volta socie al 50% di una holding, contenente specifici impegni e indicazioni programmatiche per l’assegnazione delle attività del gruppo in seguito al progetto di scissione (ivi comprese operazioni di riorganizzazione societaria, estinzione dei debiti e concessione reciproca di opzione di acquisto e vendita delle quote) integra lo schema della promessa del fatto (o dell’obbligazione) del terzo; tuttavia in tale ipotesi i contraenti – ossia i soci di riferimento delle due società – non possono concedersi nè impegnarsi reciprocamente per l’acquisto e la vendita poichè non hanno nè possono avere l’amministrazione delle due newCo, descritte come società ancora da costituire. Ne consegue che l’opzione si qualifica come res inter alios acta e quindi non genera alcun obbligo del terzo all’acquisto delle quote.
La legittimazione ad agire come condizione dell’azione sussiste per il solo fatto che chi agisce in giudizio chieda una pronuncia destinata a ricadere nella propria sfera giuridica e ad incidere su quella del convenuto, vale a dire che l’attore si affermi titolare del diritto fatto valere in giudizio e che affermi che il convenuto è il soggetto passivo dello stesso. La legitimatio ad causam deve essere dunque verificata sulla base delle allegazioni e delle domande delle parti, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che attiene al merito della controversia (cfr. Cass. Sez. Un. 16.2.2016 n. 2951).