Pronuncia in tema di prova della simulazione di una cessione di credito per finanziamento soci
Ai sensi dell’art. 1417 c.c., la parte che allega la simulazione di un contratto (nella specie di cessione di credito) può fornirne prova solamente per iscritto.
Ai sensi dell’art. 2722 c.c. non è ammissibile la prova per testi della remissione, contestuale alla stipula, di un debito risultante da atto pubblico (nella specie, il Tribunale ha ritenuto non comprovate le eccezioni del convenuto rispetto alla pretesa attorea al pagamento del prezzo per la cessione di un credito da finanziamento soci, rilevando tra l’altro, con riferimento alla contestuale e collegata cessione della partecipazione nella società finanziata, che il relativo prezzo d’acquisto risultava essere stata pagato dal convenuto e che lo stesso aveva partecipato uti socius alla vita della società in seguito alla cessione)