Proporzionalità del provvedimento di nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.
Il provvedimento di nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409 c.c. è suscettibile di avere un notevole impatto sulla gestione della società. Ogni considerazione sulla proporzionalità della misura deve tenere conto della possibilità di adottare misure alternative, che non sussiste in caso di ristretto numero di soci, di partecipazione paritaria al capitale sociale tra quelli aventi posizioni conflittuali e di assenza di figure interne dotate di sufficiente autorevolezza ed autonomia per svolgere compiti di amministrazione, nonché tenuto conto della tipologia di irregolarità riscontrate.
La mancanza di esperienza dell’amministratore giudiziario nel settore in cui opera la società può essere supplita con la nomina di un manager munito di adeguati poteri, che agisca sotto la supervisione dell’amministratore giudiziario.
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Giuliana Scampoli
Negli anni ha maturato una specifica esperienza nel settore del diritto societario, del diritto commerciale e della contrattualistica, svolgendo principalmente consulenza professionale (sia stragiudiziale che...(continua)