Prosecuzione indebita dell’attività e scorretta redazione del bilancio
Non è esente da responsabilità per mala gestio l’amministratore che sostenga di essere un mero prestanome di altro soggetto di riferimento della società. L’amministratore, infatti, che si adegui supinamente alle indicazioni del socio, di fatto trascura ogni controllo sulla correttezza della gestione sociale, e dunque viene gravemente meno ai doveri derivanti dall’incarico di amministratore, che impongono una condotta coerente con la tutela del patrimonio sociale, anche in modo indipendente dalla volontà dei soci, ove quest’ultima si riveli contraria alla salvaguardia dell’interesse sociale.
Ai fini della quantificazione del danno per illecita prosecuzione dell’attività, il criterio della differenza tra netti patrimoniali (c.d. perdita incrementale) può essere adottato in via equitativa quando vi siano rilevanti difficoltà di valutare il complesso dell’attività vietata svolta dalla società fallita, soprattutto nel caso in cui la società abbia indebitamente omesso di rilevare la causa di scioglimento per diversi anni. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
Al fine della contabilizzazione dei costi di manutenzione, a differenza del regime antecedente alla riforma del diritto societario, oggi il criterio da seguire è solo quello dettato dall’art. 2426,co. 1, n. 5) c.c., senza la possibilità di adottare i criteri previsti dalle norme tributarie, validi solo per il calcolo delle imposte.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)