Prova del patto fiduciario di quota sociale e ammissibilità della prova testimoniale
La prova del patto fiduciario, anche nel caso in cui l’accordo riguardi l’intestazione di quote di partecipazione in una società, indipendentemente dall’ eventuale esistenza di immobili nel suo patrimonio, può essere offerta per mezzo di testimoni, non trovando applicazione le preclusioni di cui agli artt. 2721, 2722, 2725 c.c., in quanto il negozio fiduciario non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio, operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario.
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel suo patrimonio, non richiede, né ad substantiam, né ad probationem, la forma scritta.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Leonardo Angelastri
Avvocato specializzato in diritto societario, concorsuale e ip.(continua)