Prova della qualità dell’amministratore di fatto e degli eventi causativi della responsabilità dei cessati amministratori rimasti contumaci
La qualità di amministratore di fatto può essere desunta attraverso indizi la cui valutazione è rimessa, ex art. 116 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice (nel caso di specie, è stata ritenuta idonea all’accertamento della qualità di amministratore di fatto l’appropriazione, da parte di un soggetto non formalmente investito di incarichi gestori in una s.r.l., poi fallita, di una somma di elevato ammontare, da cui si evinceva un interesse diretto alla conduzione dell’impresa).
L’allegazione del fallimento attore in ordine all’evento causativo di responsabilità dei cessati amministratori deve ritenersi non contestata ove questi ultimi siano rimasti contumaci, gravando su di essi l’onere di provare il pieno adempimento all’obbligo di corretta e diligente gestione.