Prova privilegiata in un procedimento di accertamento di pratica antitrust da parte di una banca
L’onere della prova di un illecito antitrust grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata. La conoscenza in dettaglio dell’accertamento compiuto dalla Commissione Europea costituisce infatti la condicio sine qua non per ogni ulteriore valutazione processuale, poiché solo l’esame della ricostruzione compiuta dalla Commissione sul piano logico–fattuale consentirebbe al Tribunale di verificarne la eventuale incidenza sui rapporti oggetto del giudizio.