Provvedimento cautelare di esclusione del socio accomandatario e onere della prova in caso di mancata costituzione del convenuto
La mancata consegna della documentazione relativa alla gestione, necessaria ai fini contabili e tributari, al consulente della società, nonché l’omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali della società, sono circostanze sufficienti a giustificare sia il requisito del fumus boni iuris sia quello del periculum in mora, necessari per l’emissione di un provvedimento cautelare di esclusione del socio accomandatario di una s.a.s.
Il socio che domandi l’esclusione di un altro socio è solamente tenuto a dedurre l’inadempimento della controparte, non a dare prova dello stesso.