Quale giudice per impugnare l’esclusione del socio lavoratore di una cooperativa?
Quando l’esclusione dalla società cooperativa del socio lavoratore sia conseguenza diretta ed immediata del licenziamento, scaturito dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro subordinato, l’eventuale contenzioso ricade nella competenza del giudice del lavoro secondo quanto disposto dall’art. 40, comma 3, c.p.c. Infatti l’unico rimedio esperibile è il ricorso per l’impugnazione del licenziamento che, in caso di accoglimento, comporterà la conseguente illegittimità della delibera di esclusione, ricostituendo non solo il rapporto di lavoro, ma anche quello associativo. In una simile fattispecie, dunque, la delibera di esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa è provocata da quella logicamente antecedente avente ad oggetto il licenziamento dello sesso, cosicché la fuoriuscita dalla società è da considerarsi una mera conseguenza del licenziamento.
Diversamente, è competente il giudice ordinario nel solo caso in cui il socio lavoratore sia escluso per mancanze o inadempimenti legati alla sua qualità di socio, come violazioni di legge o statuto in relazione al diverso rapporto di natura sociale.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)