Qualificazione giuridica dei patti parasociali
Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., sicché l’adempimento può essere chiesto sia dalla società terza beneficiaria – che con l’eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto – sia dai soci stipulanti, pur nell’ipotesi in cui abbiano ceduto a terzi le loro partecipazioni sociali, in quanto la validità del patto parasociale non è legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti.