Quantificazione del danno derivante dalla contraffazione di un brevetto
La contraffazione di un brevetto può causare al titolare dello stesso danni consistenti (con riferimento alla specifica componente del lucro cessante) nella perdita di profitti, perdita che a sua volta è dovuta alle mancate vendite di prodotti incorporanti il componente brevettato da parte del suo titolare. Tuttavia, tali mancate vendite possono imputarsi al contraffattore, secondo i principi generali, soltanto in quanto siano conseguenza immediata e diretta della condotta del contraffattore stesso (c.d. danno da profitti persi). E’ posto a carico del titolare del brevetto che domanda il risarcimento del danno l’onere di fornire la specifica prova del nesso di causalità. La domanda di retroversione degli utili ha una causa petendi diversa, autonoma e alternativa rispetto alla fattispecie risarcitoria di cui all’art. 125, co. 1 e 2, c.p.i. e dunque deve ritenersi inammissibile se tardivamente proposta.