Quantificazione del danno nell’ambito dell’azione di responsabilità esercitata contro l’amministratore di società fallita per l’aggravamento del dissesto
Nell’ambito di un’azione di responsabilità esercitata contro l’amministratore di una società fallita per violazione degli obblighi ex artt.2484 ss. ed ex art.2486 c.c. (cd.obbligo di gestione conservativa), qualora sia concretamente impossibile ricostruire ex post le singole operazioni “non conservative” del valore e della integrità del patrimonio sociale, espressamente vietate dall’art. 2486 c.c., il danno risarcibile è quantificabile attraverso l’utilizzo del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali (differenza fra il valore del patrimonio sociale al momento del verificarsi della causa di scioglimento e del valore dello stesso al momento della dichiarazione di fallimento, sottratto il valore delle perdite che si sarebbero comunque verificate se la società fosse stata posta in liquidazione al momento del verificarsi della causa di scioglimento). [Nel caso in esame, nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, l’amministratore unico aveva proseguito l’attività d’impresa per ulteriori dieci esercizi: non risulta pertanto possibile ricostruire le singole operazioni e il loro effetto sul patrimonio sociale].
Qualora sia accertato che l’amministratore di una società dichiarata fallita abbia effettuato dei pagamenti preferenziali e l’amministratore medesimo sia condannato in sede di azione di responsabilità al risarcimento del danno quantificato tramite il criterio dei netti patrimoniali, il danno derivante dai pagamenti preferenziali rimane “assorbito” nel danno già calcolato in quanto esso rientra tra gli atti di gestione, non meramente conservativi.
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Chiara Flaim
Mi sono laureata all’Università degli Studi di Trento nell’ottobre 2018, discutendo una tesi dal titolo “Il danno risarcibile dagli amministratori della società fallita nelle ipotesi di irregolare tenuta delle...(continua)