Querela di falso del verbale assembleare per falsità ideologica e nozione di delibera inesistente
Il falso ideologico, cioè la non conformità al vero delle dichiarazioni risultanti dal documento, rilevante in materia di querela di falso, riguarda solamente il cosiddetto profilo estrinseco, cioè la rappresentazione di fatti occorsi in presenza del verbalizzante, e non la veridicità o meno di giudizi o dichiarazioni effettivamente rese al suo cospetto, ovvero mere sviste o errori materiali ovvero della rappresentazione di dichiarazioni effettivamente rese, della cui conformità al vero si voglia discutere (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la proposizione di querela di falso relativamente a verbale di assemblea nel quale si è dichiarato che “l’assemblea si è riunita a seguito di accordi tra i soci”, che essa si è “validamente” costituita e che la stessa ha deliberato dopo ampia discussione “all’unanimità”, nel caso di difetto assoluto di convocazione di un socio e di sua conseguente assenza all’assemblea, comunque celebratasi alla presenza di un solo socio di larga maggioranza).
La delibera assembleare può dirsi inesistente soltanto qualora l’assemblea svoltasi non sia in alcun modo riferibile alla società. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003, l’espressa riconduzione del vizio di omessa convocazione alla fattispecie della nullità dell’assemblea (artt. 2379 co. 1 c.c. e 2479-ter co. 3 c.c.) impedisce di ritenere che al suo verificarsi possa dedursi l’inesistenza della delibera stessa (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto esistente la delibera adottata in una seduta presieduta dal solo socio di larga maggioranza, il quale aveva omesso di informare sia l’amministratore sia gli altri soci della convocazione della predetta assemblea).