Questioni in materia di amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato e legittimazione dei soci ex art. 2479, co. 1, c.c., a convocare l’assemblea per deliberare la revoca del mandato gestorio
Per la revoca di un amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato non occorre la presenza di una giusta causa, la cui assenza non invalida la delibera dei soci ma comporta, semmai, in applicazione del principio generale dettato per il mandato a tempo indeterminato dall’art. 1725 c.c., la corresponsione di un adeguato indennizzo per il mancato preavviso nel caso in cui l’incarico sia stato conferito a titolo oneroso.
Se è vero che il primo comma dell’art. 2479 c.c. abilita qualsiasi socio titolare di almeno un terzo del capitale sociale a convocare un’assemblea affinché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti, anche in assenza di inerzia da parte dell’organo amministrativo (a differenza di quanto previsto dall’art. 2367 c.c.), rimane, dall’altro lato, il dovere del socio convocante di adottare a tal fine le formalità previste dallo statuto o, in difetto, dalla legge (e quindi, dall’art. 2479-ter, co. 1-4, c.c.).
É altresì necessario che il socio eserciti tale potere di convocazione in conformità al generale canone di attuazione in buona fede del contratto sociale e secondo i principi generali del procedimento assembleare quali, ad esempio, la predisposizione da parte del convocante del c.d. ordine del giorno, vale a dire un sia pur sintetico elenco delle materie da trattare, e la convocazione anche dell’organo amministrativo in carica nonché, se esistente, di quello di controllo.
É invalida la delibera di revoca di un amministratore qualora dal verbale della seduta assembleare (alla quale il medesimo revocato non è stato convocato) risulti che i soci si siano riuniti alla presenza di estranei (i) “a seguito di convocazione stabilita di comune accordo dalla totalità dei soci”, (ii) in assenza di qualsiasi avviso di convocazione contenente il dovuto ordine del giorno e, infine, (iii) in violazione della clausola dello statuto che, affidando la presidenza dell’assemblea all’amministratore in carica – e solo in caso di sua assenza o rinuncia, da persona nominata seduta stante – richiede già ex se che l’amministratore revocando dovesse in ogni caso esser convocato ed assumesse la presidenza dell’assemblea.
Tali irregolarità di convocazione e costituzione dell’organo assembleare neppure possono ritenersi sanate attraverso il ricorso all’istituto dell’assemblea totalitaria di cui all’art. 2479-bis, ult. co., c.c., qualora agli atti emerga la prova che l’amministratore revocato, non presente, neppure era stato informato della riunione.
Può essere concessa la sospensione cautelare della revoca se il ritorno dell’amministratore revocato nei suoi poteri gestori non farebbe altro che ripristinare la situazione in essere dal momento della costituzione della società e formalizzare un’attività gestoria di fatto mai cessata (nell’interesse proprio ma anche della società) anche dopo la revoca stessa.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)