Questioni in materia di impugnazione del bilancio e sostituzione di delibera assembleare invalida
E’ infondata l’eccezione in virtù della quale l’impugnativa del bilancio proposta nell’anno in cui il bilancio medesimo è stato approvato sarebbe improcedibile a seguito dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo: ai sensi dell’art. 2434 bis, co. 1, c.c., infatti, le azioni di nullità e di annullamento «non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo», per cui cio’ che rileva ai fini dell’ammissibilità della domanda è la circostanza che la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio successivo non sia intervenuta prima dell’impugnazione giurisdizionale del bilancio precedente.
Ai sensi dell’art. 2377, co. 8, c.c., l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con effetto retroattivo da altra presa in conformità della legge e dello statuto. Tale normativa trova applicazione non solo con riguardo alle delibere annullabili, ma anche a quelle nulle (art. 2379, co. 4, c.c.), alle delibere, annullabili e nulla, delle società a responsabilità limitata (art. 2479-ter c.c.).
Quando i progetti di bilancio sottoposti all’approvazione delle due assemblee (la prima sostituita e la seconda adottata in sostituzione) sono stati redatti entrambi sostanzialmente in forma analitica anche se il primo è stato formalmente qualificato come bilancio abbreviato e il secondo redatto secondo uno schema in forma ibrida comunque non riconducibile alla forma abbreviata, l’approvazione della delibera in sostituzione della precedente delibera da sostituire ha efficacia retroattiva sanante ai sensi dell’art. 2377, co. 8, c.c.. Tale esito sarebbe difficilmente raggiungibile laddove, diversamente, la società avesse revocato la delibera impugnata di approvazione del bilancio in forma (anche sostanzialmente) abbreviata approvando un’ulteriore bilancio in forma analitica, giacché in tal caso (viste le differenze contenutistiche) alla prima delibera non sarebbe più ricollegabile alcun effetto e gli effetti della seconda decorrerebbero soltanto dal momento della sua assunzione (Cass. 2012 n. 22762).
Non va condiviso, inoltre, l’orientamento di quella giurisprudenza di merito secondo cui, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l’annullamento non può aver luogo e interviene la cessazione della materia del contendere (Trib. Torino, 1.4.2014; Trib. Bari, 15.4.2014), restando sottratto al giudice adito per l’impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell’atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch’esso non sia conforme alla legge o all’atto costitutivo. La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che l’annullamento della deliberazione assembleare di cui all’art. 2377 c.c. non può aver luogo soltanto nel caso in cui la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto, mentre nel caso che anche la successiva deliberazione sia illegittima, la delibera precedente dev’essere dichiarata invalida (Cass. 2010 n. 2999). Ne consegue che, se vi è stata sostituzione della delibera impugnata con altra, il giudice è tenuto a verificare l’avvenuta rimozione della precedente causa d’invalidità, dovendo egli accertare, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa (Cass. 2008 n. 16017).
Non è regolare un bilancio strutturato secondo uno schema misto, in cui lo stato patrimoniale e il conto economico siano stati redatti in forma ordinaria e la nota integrativa in forma ridotta usufruendo delle semplificazioni previste dallo schema abbreviato poiché sarebbero sottratte al fruitore del bilancio informazioni essenziali sullo stato e sull’andamento dell’attività sociale: è, conseguentemente, nulla la delibera di approvazione di un bilancio “misto” (Cass. 2016 n. 7586), tanto più che l’interesse leso in capo al socio che giustifica la declaratoria di nullità potrebbe attenere anche soltanto alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale ed economica dell’impresa (Cass. 2012 n. 2758).
Ai sensi dell’art. 2479-ter, co. 1, c.c., il tribunale può discrezionalmente assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare le cause di invalidità in funzione deflattiva del contenzioso ed in alternativa alla sostituzione spontanea della deliberazione, assegnazione che risulterebbe del tutto inopportuna (oltre che dilatoria e defatigante) nei casi in cui una delibera (es. di approvazione del bilancio) sia stata già approvata un notevole numero di volte e senza alcun risultato deflattivo del contenzioso.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)