12 Settembre 2019

Questioni in materia di invalidità della delibera di approvazione del bilancio

Non può applicarsi l’art. 2434bis c.c. quando una delibera di approvazione del bilancio sia stata impugnata (nel caso di specie: con atto di citazione notificato) in data anteriore all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio impugnato.

La norma richiamata risulta finalizzata ad attuare il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché una volta approvato il bilancio successivo, la rappresentazione della situazione economico patrimoniale della società data con il bilancio precedente ai soci ed ai terzi ha esaurito le sue potenzialità informative ed organizzative, e dunque anche le sue potenzialità decettive, dovendo invece i destinatari dell’informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all’ultimo bilancio approvato”.

Il difetto di interesse ad agire emerge però nel caso di impugnativa proposta “dopo” l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo. Il fatto poi che questo non sia stato impugnato, non determina alcuna carenza di interesse sopravvenuta, essendo tale fattispecie del tutto diversa da quella presa in considerazione dalla norma in esame. 

Diversamente ragionando si giungerebbe a imporre irragionevolmente ai soci che hanno proposto un’impugnazione l’onere di impugnare anche tutti i bilanci successivi, sui quali l’irregolarità denunciate si ripercuotono, pena la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Tale onere non è previsto dalla legge e di fatto non si coordina con il sistema ed in particolare:

1) con il terzo comma dell’art. 2434 bis c.c. a mente del quale “il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa”;

2) con il settimo comma dell’art. 2377 c.c. che prevede l’obbligo per gli amministratori, dopo la pronuncia di annullamento di una delibera, di “prendere tutti i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità”;

cosicché una volta dichiarata l’invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio scatta l’obbligo per gli amministratori, sia di redigere un nuovo bilancio per quell’esercizio coerentemente a quanto deciso in sede giudiziale, e sottoporlo nuovamente all’approvazione dei soci, sia di provvedere alla correzione di tutti i bilanci successivi, nella misura in cui le rettifiche effettuate sul primo bilancio producano riflessi nei bilanci successivi, nel rispetto del principio di continuità dei bilanci, sempre che nel frattempo la situazione della società non sia radicalmente mutata sì da non essere più influenzata dalle invalidità accertate (cfr. Tribunale di Roma 23 gennaio 2017; Tribunale di Torino 26 ottobre 2017). 

E’ invalido il bilancio per violazione dei principi di chiarezza, precisione, correttezza e prudenza (art. 2423-bis c.c.), qualora risulti un’intrinseca incoerenza e irragionevolezza delle informazioni contenute nella nota integrativa rispetto alle poste indicate nello stato patrimoniale.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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