24 Maggio 2017

Questioni in materia di responsabilità per false informazioni contenute nel prospetto di offerta al pubblico di strumenti finanziari

Non è possibile configurare un’ipotesi di responsabilità contrattuale in materia di violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo, trattandosi di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti, con conseguente applicazione dei principi della responsabilità aquiliana (cfr. Cass.  n. 116/2010 e Cass. SS.UU. n.  8034/2011).

Il prospetto può reputarsi falso quando l’informazione mancante non è un evento possibile, anche se futuro ed incerto, ma certo e determinato, e soprattutto reso necessario dalle condizioni economiche in cui versa in concreto la società (nel caso di specie l’informazione corretta è che quell’aumento di capitale “offerto al pubblico” era insufficiente a coprire le reali perdite della società).

Alla luce del principio di presunzione (Cass. n. 14056/10), in presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l’emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d’investimento del sottoscrittore.

Essendo incentrato il regime di responsabilità da prospetto sul ripristino della situazione precedente la sottoscrizione dell’aumento di capitale e dunque sulla radicale elisione delle conseguenze della relativa scelta negoziale, deve coerentemente riconoscersi che l’entità delle perdite eventualmente occultate dalla convenuta diventa un dato semplicemente irrilevante per la sfera di interesse dell’attore.

Pare logicamente coerente ipotizzare un preciso interesse al disinvestimento una volta emersa la falsità delle comunicazioni sociali diffuse dalla società offerente nonché riconoscere all’investitore ritenuto ingannato un ampio spazio di valutazione in ordine alle scelte da compiere in una situazione in cui la cessione sul mercato avrebbe comunque determinato una rilevante perdita patrimoniale. Tuttavia, bisogna prendere atto di un eventuale prolungato lasso di tempo tra il riconoscimento della rilevante entità delle perdite maturate e il conseguente annuncio ufficiale di una nuova operazione di aumento di capitale, da un lato, e l’effettiva esecuzione dell’operazione dall’altro: in particolare nei casi in cui una cessione delle azioni in tale arco di tempo avrebbe consentito un notevole ridimensionamento delle perdite a carico dell’investitore.

In una fattispecie quale quella in esame, il momento in cui possa dirsi propriamente consumata una lesione concreta e attuale del patrimonio dell’investitore è logicamente da ravvisarsi non già all’atto stesso dell’acquisto (rischio potenziale) ma piuttosto nel successivo ed eventuale momento in cui, nella permanente titolarità delle azioni, la quotazione del titolo subisca una diminuzione causalmente riconducibile al concretizzarsi di quel rischio inizialmente solo potenziale; è, tuttavia, vero che l’evidenziato “fattore di rischio” rappresenta esso stesso un elemento che fin da subito viene a “pesare” in una compiuta valutazione del patrimonio dell’investitore. In conclusione, può invocarsi l’art. 1227 c.c. in ragione del minor danno che l’attore avrebbe potuto conseguire qualora avesse provveduto alla cessione delle azioni in portafoglio nell’arco di tempo sopra evidenziato.

In materia d responsabilità da prospetto, non può reputarsi assolto l’onere di specifica contestazione delle domande attoree (art. 115, co. 1, c.p.c.) qualora la parte convenuta – limitando l’attenzione al solo contenuto del prospetto informativo e alla rivendicata “adeguatezza” dello stesso a rappresentare i profili di criticità – non abbia in alcun modo contestato i presupposti di fatto proposti dall’attore a fondamento delle proprie pretese, nella specie relativi (i) all’effettiva sussistenza delle carenze dei verbali e delle delibere sociali concernenti un aumento di capitale, individuate dall’ISVAP e dalla CONSOB, e (ii) alla piena consapevolezza delle relative deficienze da parte degli organi di governo della società nonché degli atti di mala gestio lamentati dal Commissario Straordinario di nomina ISVAP. Ciò posto, la corretta indicazione in prospetto del perimetro dell’attività ispettiva condotta dall’ISVAP non è rilievo assorbente l’ulteriore dato della mancata indicazione in ordine al merito invece dei “rilievi” svolti al riguardo dagli ispettori – secondo formulazione del testo invero di estrema genericità a fronte invece della estrema delicatezza delle contestazioni sollevate. A ciò si aggiunge la circostanza della chiara emersione in prospetto di informazioni reticenti, tanto più se nel medesimo documento veniva invece espressamente rivendicata la piena adeguatezza delle procedure di gestione e di controllo della società, senza quindi alcun cenno ad una possibile incidenza delle “carenze” denunciate sul merito della gestione operativa dell’impresa e quindi sui rischi economici conseguenti ad operazioni (con parti correlate) condotte senza adeguata ponderazione degli interessi in gioco e/o di possibili conflitti di interesse – secondo “rassicurazioni” rivolte ai terzi che a questo punto devono necessariamente definirsi false e fuorvianti.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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