Questioni processualistiche in tema di ricorso per descrizione e sequestro
La richiesta di inibitoria ex art. 131 c.p.i., ove non formulata nel ricorso introduttivo del giudizio cautelare ai sensi degli artt. 129-130 c.p.i., non può essere avanzata in sede di udienza di conferma del provvedimento cautelare concesso ante causam (pur rimanendo autonomamente proponibile, se del caso anche contestualmente o prima dell’instaurazione del giudizio di merito).
Nell’ambito del giudizio cautelare volto ad ottenere la descrizione e il sequestro probatorio sussiste una presunzione di validità dei titoli di privativa azionati, che può essere contestata in sede di merito.
Il sistema dei provvedimenti cautelari in materia industriale deroga alle regole sul procedimento cautelare uniforme codicistico, con la conseguenza che – ai fini dell’integrazione del contraddittorio successiva all’emissione di un provvedimento ante causam – non è necessario il rispetto dei termini dell’art. 669-sexies, comma 2°, c.p.c., bensì quanto disposto dall’art. 129, comma 4°, c.p.c.