Questioni varie in materia di voto espresso in conflitto d’interessi, impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio, appostazione di passività in bilancio e richiesta di informazioni contabili ulteriori
La natura determinate del voto del socio in conflitto di interessi è fatto costitutivo del diritto fatto valere dall’attore (consistente nell’impugnativa delle decisioni sociali ex art. 2479 ter), talché la sua carenza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, non trattandosi di eccezione in senso stretto. Come testualmente si evince dal disposto dell’art. 2479 ter, comma 2, c.c., la “prova di resistenza” va effettuata espungendo il voto ritenuto illegittimo non solo dal novero dei voti validi ma considerando come se il socio non avesse partecipato al voto, dunque escludendolo dal quorum deliberativo.
Il decorso del termine di cui all’art. 2479 ter, comma 1, c.c. è soggetto alla sospensione feriale.
Il divieto di proporre le azioni di annullamento e nullità delle delibere assembleari di approvazione del bilancio dopo l’approvazione del bilancio successivo – esplicitato come tale dall’art. 2434 bis c.c. – è posto a tutela di interessi pubblicistici – quali evitare impugnazioni pretestuose e strumentali, rispetto alle quali l’interesse dell’impugnante è evanescente, dunque anche evitare lo svolgimento di processi tanto gravosi quanto inutili -, talché la sua violazione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. La fissazione ravvicinata dell’assemblea per l’approvazione del bilancio successivo non può essere ritenuta ispirata dall’intento doloso e fraudolento di sottrarre alla controparte un mezzo di impugnazione.
Generiche appostazioni di passività in bilancio non costituiscono riconoscimento di debito. Ciò, a prescindere dal vaglio della veridicità, correttezza e chiarezza delle appostazioni stesse, che si svolge sul diverso piano della legittimità del bilancio nella sua dimensione rappresentativa.
Dovendo l’informazione richiesta in sede assembleare essere pertinente alle risultanze del bilancio e la sua omissione lesiva di interessi patrimoniali o informativi di soci o terzi, il socio impugnante ha l’onere di indicare, sia in sede assembleare che, quindi, poi, processuale, le voci o poste che risulterebbero non chiare o incomplete e la cui oscurità potrebbe essere dissipata dalle informazioni richieste. Similmente, ex art. 2423, comma 3, c.c., l’obbligo della società di fornire informazioni ulteriori suppone che sia dedotto e provato, da parte del socio impugnante, un bisogno informativo non suscettibile di essere soddisfatto dalle informazioni previste da “specifiche disposizioni di legge”, anche queste ultime dunque da individuare in modo esplicito con allegazione della loro insufficiente capacità informativa. In entrambi i casi, pertanto, i soci impugnanti che vogliano vantare un diritto ad informazioni complementari al riguardo, sono tenuti ad allegare l’insufficienza delle informazioni rese e la titolarità di un proprio e particolare bisogno informativo ulteriore.