Rapporti interni all’associazione temporanea di imprese di tipo verticale
Nelle associazioni temporanee di impresa di tipo verticale la divisione dei lavori tra le imprese partecipanti è di tipo qualitativo in quanto vi è l’esigenza di più categorie di specializzazione, di modo che si ha una suddivisione dell’esecuzione dell’appalto ben individuata, dove la mandataria esegue i lavori della categoria prevalente, mentre le imprese mandanti eseguono le parti indicate come scorporabili o secondarie. Ciascuna delle imprese esegue quindi le proprie lavorazioni in autonomia, sopportandone i relativi costi.
In mancanza della prova di pattuizioni contrattuali specifiche in ordine alle quote di ripartizione dei costi e dei ricavi dell’intera commessa e in caso di intervenuta risoluzione dell’appalto, le imprese appaltatrici hanno diritto a trattenere le somme già corrisposte dalla Stazione appaltante non a titolo di adempimento, ma a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum; di conseguenza su ciascuna impresa partecipante devono gravare i costi relativi alle lavorazioni effettivamente eseguite e ciascuna di esse ha diritto ad ottenere il compenso per le lavorazioni effettivamente eseguite.