Rapporto tra azione di responsabilità degli amministratori e azione cautelare di revoca
La domanda cautelare di revoca di un amministratore di S.r.l., da avanzare nelle forme di cui all’art. 700 c.p.c., non presuppone la contestuale proposizione di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori né si pone con essa in rapporto di necessaria correlazione strumentale. Il rimedio cautelare, infatti, ben può rivestire carattere anticipatorio rispetto a un’azione volta a ottenere nel merito la pronuncia di revoca dell’organo gestorio, qualora siano provate gravi irregolarità nell’amministrazione sociale.
Stante il combinato disposto degli artt. 2476, terzo comma, c.c. e 700 c.p.c. l’accoglimento della domanda di revoca di un amministratore di s.r.l. presentata ante causam presuppone la sussistenza sia di gravi irregolarità nella gestione della società (fumus boni iuris) sia del rischio concreto ed imminente di un pregiudizio per gli interessi sociali derivante dall’attualità e dalla permanenza di tali condotte (periculum in mora).
In considerazione della natura anticipatoria del provvedimento cautelare in esame il requisito del periculum in mora assume una particolare rilevanza, quale presupposto che caratterizza e giustifica l’adozione del provvedimento – idoneo a divenire definitivo – di revoca di un amministratore in via urgente ed anticipata rispetto ai tempi di un ordinario giudizio di merito a cognizione piena.
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Luigi Garofalo
Avvocato del Foro di Milano. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, dal 2012, Associato dello studio BonelliErede.(continua)